Capo IV

Art. 25

Organismo preposto al benessere degli animali

In vigore dal 29 mar 2014
1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore istituisce un organismo preposto al benessere degli animali. 2. L'organismo di cui al comma 1 è composto almeno dalla persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura degli animali, dal medico veterinario di cui all' e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico. 3. I piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono affidare i compiti previsti dall' ad un organismo operante in uno stabilimento diverso. 4. Nel caso in cui uno stabilimento utilizzatore è autorizzato anche come stabilimento allevatore o fornitore, i compiti di cui all' possono essere assolti mediante l'istituzione di un unico organismo preposto al benessere animale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-25

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Art. 25 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. — Organismo preposto al benessere degli animali | Portale Normativo