Capo IV

Art. 28

Informazioni ulteriori su cani, gatti e primati non umani

In vigore dal 29 mar 2014
Informazioni ulteriori su cani, gatti e primati non umani 1. Ogni cane, gatto e primate non umano è dotato di un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto. Il fascicolo è creato alla nascita, o subito dopo tale data, è prontamente aggiornato e contiene ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali è utilizzato. 2. Nel fascicolo di cui al comma 1 sono riportate altresì le seguenti informazioni: a) identità; b) luogo e data di nascita, se noti; c) se è allevato per essere usato nelle procedure; d) per i primati non umani, se discendono da primati non umani nati in cattività. 3. Il fascicolo è tenuto per un minimo di tre anni dalla morte dell'animale o dal suo reinserimento ed è messo a disposizione dell'autorità competente. In caso di reinserimento, le informazioni pertinenti sulle cure veterinarie e sulla situazione sociale tratte dal fascicolo accompagnano l'animale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-28

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Art. 28 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. — Informazioni ulteriori su cani, gatti e primati non umani | Portale Normativo