Capo III
Art. 15
Classificazione della gravità delle procedure
In vigore dal 29 mar 2014
1. Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VII del presente decreto, come:
a) non risveglio;
b) lievi;
c) moderate;
d) gravi.
2. Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-15