Capo III

Art. 15

Classificazione della gravità delle procedure

In vigore dal 29 mar 2014
1. Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VII del presente decreto, come: a) non risveglio; b) lievi; c) moderate; d) gravi. 2. Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-15

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Art. 15 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. — Classificazione della gravità delle procedure | Portale Normativo