Art. 8

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate

In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall', paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, diverse dagli idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, non conformi ai requisiti previsti dall'allegato V del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-8

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Art. 8 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate | Portale Normativo