Art. 3
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate
In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all' del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-3