Art. 9
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi
In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall', paragrafi 3 e 6, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati e non ottempera agli obblighi di cui all', paragrafo 7, primo periodo, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, e non ottempera agli obblighi di cui all', paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-9