Art. 11

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate

In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore, titolare di una licenza di cui all', paragrafo 3, del regolamento, che immette in libera pratica nella Comunità sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, in quantità eccedenti alle quote assegnate ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-11

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Art. 11 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate | Portale Normativo