Art. 16

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 del regolamento in materia di comunicazione dei dati

In vigore dal 12 ott 2013
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 del regolamento in materia di comunicazione dei dati 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare, nel termine stabilito, la comunicazione di cui all'articolo 27 del regolamento, ovvero la presenta in modo incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-16

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Art. 16 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 del regolamento in materia di comunicazione dei dati | Portale Normativo