Art. 19
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 12 ott 2013
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei
Cancellieri, Ministro della giustizia
Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-19