Art. 19

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 12 ott 2013
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 settembre 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Cancellieri, Ministro della giustizia Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-19

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Art. 19 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo