Art. 15

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove

In vigore dal 12 ott 2013
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-15

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Art. 15 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove | Portale Normativo