Art. 10

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale

In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari di una licenza di cui all', paragrafi 6 e 8, del regolamento, e gli importatori, titolari di una licenza di cui all', paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all'obbligo di notifica di cui all', paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-10

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Art. 10 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale | Portale Normativo