Art. 5
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
In vigore dal 21 ago 2014
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all' del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all', punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-5