Art. 7

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione

In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, come agente di fabbricazione, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall', paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-7

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Art. 7 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione | Portale Normativo