Art. 4

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili

In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, in contenitori non riutilizzabili è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-4

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Art. 4 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili | Portale Normativo