Art. 12

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo

In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-12

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Art. 12 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo | Portale Normativo