Art. 3 · Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate

Art. 3

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Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate

In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all' del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-3