Titolo III

Art. 62

Registri dell'ufficio consolare

In vigore dal 11 feb 2017
1. Presso gli uffici consolari è tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri: a) degli atti di nascita; b) degli atti di matrimonio; b-bis) degli atti relativi a unioni civili; c) degli atti di cittadinanza; d) degli atti di morte. 2. Sono, altresì, tenuti presso gli uffici consolari i seguenti registri: a) dei passaporti; b) del protocollo in arrivo e in partenza; c) delle operazioni in materia di servizio militare. 3. Se l'ufficio consolare rilascia le carte di identità è istituito il relativo registro. 4. Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia. 5. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformità alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano è fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato. 6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonché per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 62 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Registri dell'ufficio consolare | Portale Normativo