Capo XI

Art. 60

Promozione delle attività economiche e commerciali

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare promuove e stimola le attività economiche e commerciali che interessano l'Italia e le imprese italiane, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.
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Art. 60 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Promozione delle attività economiche e commerciali | Portale Normativo