Capo IX
Art. 56
Funzioni in materia scolastica
In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attività d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformità alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-56