Capo IX

Art. 56

Funzioni in materia scolastica

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attività d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformità alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-56

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Art. 56 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Funzioni in materia scolastica | Portale Normativo