Titolo III

Art. 61

Albo consolare

In vigore dal 28 mag 2011
1. Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, è collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 61 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Albo consolare | Portale Normativo