Capo X

Art. 58

Rilascio dei visti

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti. 2. Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresì, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-58

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Art. 58 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Rilascio dei visti | Portale Normativo