Capo IX

Art. 55

Funzioni in materia elettorale

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-55

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Art. 55 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Funzioni in materia elettorale | Portale Normativo