Capo VII

Art. 51

Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio

In vigore dal 28 mag 2011
1. In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalità, e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali. L'ufficio consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-51

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Art. 51 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio | Portale Normativo