Capo VII

Art. 48

Funzioni di amministrazione marittima

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorità marittima, attenendosi alla legislazione nazionale.
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Art. 48 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Funzioni di amministrazione marittima | Portale Normativo