Capo VI
Art. 45
Vendita di beni
In vigore dal 28 mag 2011
1. Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere è a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizza la vendita di beni e vi procede, la vendita stessa è effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della legislazione locale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-45