Capo V

Art. 41

Luogo di compimento degli atti istruttori

In vigore dal 28 mag 2011
1. Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, se non è altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Può essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 41 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Luogo di compimento degli atti istruttori | Portale Normativo