Capo V

Art. 38

Funzioni di polizia giudiziaria

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorità giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti. 2. Egli cura, altresì, che sia assicurata dalle autorità locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a bordo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-38

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Art. 38 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Funzioni di polizia giudiziaria | Portale Normativo