Capo V
Art. 37
Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze
In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare:
a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.
2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-37