Capo IV

Art. 32

Adozione di persone di maggiore età

In vigore dal 28 mag 2011
1. Competente in materia di adozione di persone di maggiore età, quando l'adottante non ha residenza in Italia, è il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell' interessato. 2. Il capo dell'ufficio consolare può essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo. Può anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-32

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Art. 32 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Adozione di persone di maggiore età | Portale Normativo