Capo IV

Art. 31

Adozione internazionale di minori

In vigore dal 28 mag 2011
1. Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli adottanti non hanno residenza in Italia, è il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, è competente il Tribunale per i minorenni di Roma. 2. L'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti può essere delegato dal Tribunale per i minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attività di cui all'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello svolgimento di tali attività, il capo dell'ufficio consolare può avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate. 3. L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all', comma 1, della citata legge n. 184 del 1983, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, in ordine all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-31

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Art. 31 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Adozione internazionale di minori | Portale Normativo