Capo IV

Art. 30

Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio

In vigore dal 7 feb 2014
1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio di cui all'articolo 254 del codice civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresì le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-30

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Art. 30 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio | Portale Normativo