Art. 41 · Luogo di compimento degli atti istruttori
Capo V

Art. 41

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Luogo di compimento degli atti istruttori

In vigore dal 28 mag 2011
1. Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, se non è altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Può essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-41