Capo VI

Art. 46

Successioni

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare, quando ne è richiesto o vi è tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, dà notizia alle competenti autorità nazionali e, se del caso, locali, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini. 2. L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorità nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredità, di accettazione con beneficio di inventario, nonché ogni altra manifestazione di volontà o istanza attinente all'eredità. Esso trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovano in Italia. 3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si è aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'Ufficio stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 46 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Successioni | Portale Normativo