Capo VI
Art. 46
48 / 85Successioni
In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare, quando ne è richiesto o vi è tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, dà notizia alle competenti autorità nazionali e, se del caso, locali, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini.
2. L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorità nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredità, di accettazione con beneficio di inventario, nonché ogni altra manifestazione di volontà o istanza attinente all'eredità. Esso trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovano in Italia.
3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si è aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'Ufficio stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-46