Capo VII

Art. 50

Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare può richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa è necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile. 2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-50

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Art. 50 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali | Portale Normativo