Capo VII
Art. 50
Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali
In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare può richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa è necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.
2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-50