Capo IX

Art. 57

Funzioni in materia di servizio militare

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare esplica ogni attività in materia di servizio militare, relativamente alle persone residenti nella circoscrizione, attenendosi alla vigente legislazione nazionale.
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Art. 57 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Funzioni in materia di servizio militare | Portale Normativo