Capo XI

Art. 59

Sviluppo delle attività culturali

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 59 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Sviluppo delle attività culturali | Portale Normativo