Art. 59 · Sviluppo delle attività culturali
Capo XI

Art. 59

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Sviluppo delle attività culturali

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.
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