Art. 61 · Albo consolare
Titolo III

Art. 61

63 / 85

Albo consolare

In vigore dal 28 mag 2011
1. Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, è collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-61