Titolo IV

Art. 65

Valuta di riscossione

In vigore dal 28 mag 2011
1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto. 2. Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri può autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-65

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Art. 65 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Valuta di riscossione | Portale Normativo