Titolo IV
Art. 65
Valuta di riscossione
In vigore dal 28 mag 2011
1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.
2. Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri può autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-65