Titolo IV

Art. 67

Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa

In vigore dal 28 mag 2011
1. I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro degli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentano un più diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari. 3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisa l'opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre il rilascio di atti consolari mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi. 4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 67 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa | Portale Normativo