Titolo IV
Art. 67
69 / 85Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa
In vigore dal 28 mag 2011
1. I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro degli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentano un più diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.
3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisa l'opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre il rilascio di atti consolari mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.
4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-67