Titolo IV

Art. 70

Percezione dei diritti consolari

In vigore dal 28 mag 2011
1. La percezione dei diritti consolari è comprovata mediante evidenze informatiche o, se ciò non è possibile, mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o etichette. 2. Il Ministero degli affari esteri autorizza, in via eccezionale ed in presenza di speciali ragioni, particolari modalità di percezione dei diritti stessi. 3. L'ufficio consolare può chiedere un'anticipazione dei diritti dovuti. 4. L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l'assoggettabilità di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilità ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione più favorevole agli interessati. 5. Se non è stato possibile provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupero dei crediti dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-70

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Art. 70 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Percezione dei diritti consolari | Portale Normativo