Titolo V

Art. 75

Ricorsi avverso i provvedimenti consolari

In vigore dal 28 mag 2011
1. Se non è diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare sono considerati definitivi. 2. Avverso i medesimi sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale. 3. Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli -nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio è tenuto a pronunciarsi sull'istanza stessa nei modi e termini previsti dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-75

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Art. 75 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Ricorsi avverso i provvedimenti consolari | Portale Normativo