Titolo V
Art. 75
Ricorsi avverso i provvedimenti consolari
In vigore dal 28 mag 2011
1. Se non è diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare sono considerati definitivi.
2. Avverso i medesimi sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.
3. Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli -nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio è tenuto a pronunciarsi sull'istanza stessa nei modi e termini previsti dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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