Capo II

Art. 21

Passaporti

In vigore dal 6 ago 2011
1. l'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validità. 2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, può circoscrivere a determinati Stati la validità territoriale del passaporto e limitarne la validità temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti. 3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 21 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Passaporti | Portale Normativo