Capo II
Art. 21
Passaporti
In vigore dal 6 ago 2011
1. l'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validità.
2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, può circoscrivere a determinati Stati la validità territoriale del passaporto e limitarne la validità temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.
3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-21