Titolo IICapo I

Art. 17

Tribunale competente

In vigore dal 11 feb 2017
1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile, nonché sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro. 1-bis. Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione anagrafica dell'una o dell'altra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-17

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Art. 17 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Tribunale competente | Portale Normativo