Titolo IICapo I

Art. 14

Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorietà di cui all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, è effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare. 2. Il capo dell'ufficio consolare può, altresì, ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni, secondo quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile. 3. Rilevata la mancanza dei presupporti per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, il capo dell'ufficio consolare trasmette: a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi; b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, del codice civile, al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore. 4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-14

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Art. 14 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio | Portale Normativo