Titolo II›Capo I
Art. 20
Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi
In vigore dal 28 mag 2011
1.Il cittadino che risiede all'estero può presentare all'ufficio consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova il Comune di iscrizione AIRE del richiedente.
2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1, le affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via informatica ai sensi dell' della legge 18 giugno 2009, n. 69.
3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-20