Capo II
Art. 23
Documenti di viaggio provvisori
In vigore dal 16 feb 2018
1. L'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.
2. Per i cittadini europei non rappresentati è acquisita l'autorizzazione delle competenti autorità del Paese di cittadinanza.
3. Il documento di viaggio provvisorio è rilasciato:
a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilità del passaporto o di altro documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio consolare;
b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene necessario o opportuno.
4. Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio consolare dà notizia all'autorità di frontiera italiana o degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-23