Art. 23 · Documenti di viaggio provvisori
Capo II

Art. 23

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Documenti di viaggio provvisori

In vigore dal 16 feb 2018
1. L'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione. 2. Per i cittadini europei non rappresentati è acquisita l'autorizzazione delle competenti autorità del Paese di cittadinanza. 3. Il documento di viaggio provvisorio è rilasciato: a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilità del passaporto o di altro documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio consolare; b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene necessario o opportuno. 4. Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio consolare dà notizia all'autorità di frontiera italiana o degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-23